La Circolare n. 20 del 29 luglio 2011 emanata Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito all’attività di formazione svolta dagli Enti bilaterali e dagli Organismi paritetici o realizzata dal Datore di lavoro in collaborazione con essi. In particolare il documento mette in evidenza i requisiti di base che un organismo paritetico deve possedere per essere considerato tale. Come si evince direttamente dal Testo Unico (in particolare all'art. 37 comma 12), l'Organismo paritetico: - deve essere istituito su iniziativa di una o più associazioni dei Datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative nell’ambito del sistema contrattuale di riferimento (ossia delle associazioni che hanno firmato il CCNL applicato nello specifico).
- deve operare nel settore di riferimento (ad esempio, se l'azienda opera nel comparto metalmeccanico, non può riferirsi ad un Organismo istituito per l'edilizia)
- deve essere presente nel territorio di riferimento e non in un differente contesto geografico (un Organismo con sede unicamente in Campania non può collaborare in maniera efficace alla formazione di un'azienda del Veneto)
In altre parole, la formazione in materia di sicurezza deve essere svolta solo in collaborazione con Enti bilaterali che sono effettivamente espressione di Sindacati e Rappresentanti delle Imprese e non da realtà diverse concepite solo per intercettare il business della formazione. E' opportuno quindi prestare attenzione a tali aspetti, nel caso in cui si decida di svolgere attività formativa in collaborazione con Organismi paritetici ed Enti bilaterali. |