E' entrato in vigore il 13 agosto scorso il nuovo Codice della strada. Fra le novità introdotte: chi ha subito la revoca della patente professionale (autisti, tassisti, camionisti, ...) perché ubriaco o sotto gli effetti della droga può essere licenziato per giusta causa dal datore di lavoro. Sempre per le patenti professionali, un altro articolo prevede i Test antidroga: essi saranno obbligatori per i conducenti di mezzi pubblici, tassisti e autotrasportatori al momento del rinnovo della patente professionale. Gli interessati dovranno produrre una certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche, stupefacenti e psicotrope. L'entrata in vigore di tale obbligo, tuttavia, è subordinata all'emanazione di un apposito decreto del Ministero della Salute. Riportiamo i riferimenti normativi. Legge n. 120 del 29 luglio 2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" (G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 - Suppl. Ordinario n. 171) - testo in vigore dal 13 agosto 2010. Art. 44 1. All'articolo 219 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: ... b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile». 6. Le disposizioni degli articoli 219 e 219-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate, rispettivamente, dalla lettera a) del comma 1 e dal comma 2 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Art. 23 1. All’articolo 119 del decreto legislativo n.285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: ... c) dopo il comma 2-bis e` inserito il seguente: «2-ter. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l’interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalita` sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validita` delle patenti possedute, nonche´ da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente» |
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