E' entrato in vigore il 30 luglio 2011, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 110 del 12 maggio 2011 recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1 della legge 4 gennaio 1990 n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista". Principale obiettivo del Decreto è tutelare la salute e la sicurezza sia degli operatori che di chi si sottopone ai “trattamenti di bellezza”. Per ottenere questo, la norma mira a regolamentare l'utilizzo delle apparecchiature utilizzate nei Centri di estetica. Pertanto, a partire da tale data, sarà consentito esclusivamente l'utilizzo delle apparecchiature citate nell'elenco contenuto nell'Allegato 1 al Decreto e dovranno essere rispettate le caratteristiche tecniche e le regole di utilizzo previste nelle rispettive schede tecnico-informative (Allegato 2 al Decreto). Nello specifico tali schede tecniche vanno a illustrare caratteristiche tecnico dinamiche, cautele d’uso e modalità di esercizio di 24 diverse tipologie di apparecchiature tra cui vaporizzatori, stimolatori, apparecchi per massaggi, scaldacera, attrezzi per ginnastica estetica, apparecchi per ionoforesi, depilatori. Una particolare attenzione viene riposta nel normare caratteristiche, cautele e modalità d’uso di apparecchiature che fanno uso di radiazioni: in particolare il Decreto definisce in modo rigoroso nuove regole per l’uso delle lampade abbronzanti e per dispositivi laser. L’utilizzo di queste tecnologie è sempre più diffuso e, nonostante studi clinici condotti negli ultimi anni ne provino la rischiosità, il loro uso in campo estetico non era regolamentato in alcun modo. E' dunque opportuno che i titolari dei Centri di estetica procedano ad una verifica delle apparecchiature e, laddove riscontrassero parametri non compatibili con quanto previsto dalle schede tecniche, procedano tempestivamente agli opportuni interventi tecnici di adeguamento, laddove possibili. |
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