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Novità ed Informazioni nella Sicurezza sul Lavoro

Rinvio per la valutazione del rischio da campi elettromagnetici

pubblicato 2 mag 2012, 03:17 da Studio Burato   [ aggiornato in data 2 mag 2012, 03:20 ]

Ennesimo rinvio per la Valutazione del rischio derivante da campi elettromagnetici.


È stata emanata infatti la Direttiva Europea 2012/11/UE che rinvia nuovamente al 31 ottobre 2013, il termine per il recepimento da parte degli Stati membri della direttiva sui campi elettromagnetici (Direttiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004).
I contenuti di questa seconda Direttiva sono già stati recepiti dall'Italia nel Testo Unico al Titolo VIII Capo IV “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici”.
L'attuazione di tali disposizioni tuttavia è subordinata all’entrata in vigore della Direttiva in questione secondo quanto indicato all'articolo 306, comma 3: "Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE".
Di conseguenza le stesse disposizioni contenute nel testo unico diventeranno operative al 31 ottobre 2013.





Caratteristiche delle apparecchiature per estetiste

pubblicato 5 set 2011, 08:56 da Studio Burato   [ aggiornato in data 5 set 2011, 09:11 ]

E' entrato in vigore il 30 luglio 2011, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 110 del 12 maggio 2011 recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1 della legge 4 gennaio 1990 n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista".

Principale obiettivo del Decreto è tutelare la salute e la sicurezza sia degli operatori che di chi si sottopone ai “trattamenti di bellezza”.
Per ottenere questo, la norma mira a regolamentare l'utilizzo delle apparecchiature utilizzate nei Centri di estetica.
Pertanto, a partire da tale data, sarà consentito esclusivamente l'utilizzo delle apparecchiature citate nell'elenco contenuto nell'Allegato 1 al Decreto e dovranno essere rispettate le caratteristiche tecniche e le regole di utilizzo previste nelle rispettive schede tecnico-informative (Allegato 2 al Decreto).

Nello specifico tali schede tecniche vanno a illustrare caratteristiche tecnico dinamiche, cautele d’uso e modalità di esercizio di 24 diverse tipologie di apparecchiature tra cui vaporizzatori, stimolatori, apparecchi per massaggi, scaldacera, attrezzi per ginnastica estetica, apparecchi per ionoforesi, depilatori.

Una particolare attenzione viene riposta nel normare caratteristiche, cautele e modalità d’uso di apparecchiature che fanno uso di radiazioni: in particolare il Decreto definisce in modo rigoroso nuove regole per l’uso delle lampade abbronzanti e per dispositivi laser. L’utilizzo di queste tecnologie è sempre più diffuso e, nonostante studi clinici condotti negli ultimi anni ne provino la rischiosità, il loro uso in campo estetico non era regolamentato in alcun modo.

E' dunque opportuno che i titolari dei Centri di estetica procedano ad una verifica delle apparecchiature e, laddove riscontrassero parametri non compatibili con quanto previsto dalle schede tecniche, procedano tempestivamente agli opportuni interventi tecnici di adeguamento, laddove possibili.



Organismi paritetici ed attività di formazione sulla sicurezza

pubblicato 31 ago 2011, 08:58 da Studio Burato   [ aggiornato in data 31 ago 2011, 09:04 ]

La Circolare n. 20 del 29 luglio 2011 emanata Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito all’attività di formazione svolta dagli Enti bilaterali e dagli Organismi paritetici o realizzata dal Datore di lavoro in collaborazione con essi.

In particolare il documento mette in evidenza i requisiti di base che un organismo paritetico deve possedere per essere considerato tale.
Come si evince direttamente dal Testo Unico (in particolare all'art. 37 comma 12), l'Organismo paritetico:
  • deve essere istituito su iniziativa di una o più associazioni dei Datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative nell’ambito del sistema contrattuale di riferimento (ossia delle associazioni che hanno firmato il CCNL applicato nello specifico).
  • deve operare nel settore di riferimento (ad esempio, se l'azienda opera nel comparto metalmeccanico, non può riferirsi ad un Organismo istituito per l'edilizia)
  • deve essere presente nel territorio di riferimento e non in un differente contesto geografico (un Organismo con sede unicamente in Campania non può collaborare in maniera efficace alla formazione di un'azienda del Veneto)
In altre parole, la formazione in materia di sicurezza deve essere svolta solo in collaborazione con Enti bilaterali che sono effettivamente espressione di Sindacati e Rappresentanti delle Imprese e non da realtà diverse concepite solo per intercettare il business della formazione.

E' opportuno quindi prestare attenzione a tali aspetti, nel caso in cui si decida di svolgere attività formativa in collaborazione con Organismi paritetici ed Enti bilaterali.


Applicazione della normativa sulla sicurezza alle cooperative

pubblicato 15 ago 2011, 07:37 da Studio Burato   [ aggiornato in data 15 ago 2011, 10:28 ]

Il Decreto 13 aprile 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali "Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" (entrato in vigore nel luglio 2011) chiarisce gli aspetti reletivi all'applicazione del Testo Unico alle Cooperative sociali ed ai volontari di Protezione Civile, Croce Rossa, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Speleologico.

L’articolo 7 del Decreto è dedicato alle Cooperative sociali: unica novità di rilievo consiste nell'estensione anche ai volontari dell'obbligo di fornire adeguata formazione, informazione ed addestramento "in relazione alle attività loro richieste".
Inoltre l'attività formativa rivolta a soci e lavoratori deve essere gestita "compatibilmente con il loro stato soggettivo" in caso di soggetti con handicap intellettivo e psichico.

Commissione Consultiva Permanente: sistema di controllo e sistema disciplinare

pubblicato 13 lug 2011, 09:06 da Studio Burato   [ aggiornato in data 13 lug 2011, 09:37 ]

La Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha fornito alcuni chiarimenti sul sistema di controllo (comma 4 dell’art. 30 del TU) e sul sistema disciplinare (comma 3 dell’art.30 del TU) per tutte quelle Aziende che hanno adottato un Modello Organizzativo e di Gestione (MOG) definito conformemente alle Linee Guida UNI INAIL o alle BS OHSAS 18001:2007.

Tali chiarimenti sono contenuti all'interno di un Circolare ministeriale, pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Nella stessa circolare viene fornita anche una Tabella di correlazione tra l’art.30 del TU – Linee Guida UNI INAIL – BS OHSAS 18001:2007 per l’identificazione delle “parti corrispondenti” di cui al comma 5 dell’art.30.

 

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dell'11/07/11

"Chiarimenti sul sistema di controllo (comma 4 dell’art. 30 del D. Lgs. 81/2008) ed indicazioni per l’adozione del sistema disciplinare (comma 3 dell’art 30 del D. Lgs. 81/2008) per le Aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alle Linee Guida UNI NAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007"

Sistema di controllo

L'articolo 30 comma 4 del TU dispone che il Modello Organizzativo preveda un Sistema di controllo sull'attuazione del modello stesso.
Un SGS conforme alle UNI-INAIL o all'OHSAS 18001 prevede già un sistema di controllo che viene attuato mediante due strumenti:
-    monitoraggio/audit interno
-    riesame della direzione
La Circolare Ministeriale considera tale tipo di sistema di controllo conforme anche al MOG a patto che vi sia un ruolo attivo e documentato da parte dell'Alta Direzione aziendale e non solo dei soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza.

Sistema disciplinare
L'articolo 30 comma 3 prevede che il MOG sia dotato di un sistema disciplinare in grado di sanzionare eventuali violazioni del modello stesso.

La circolare ministeriale spiega che tale sistema disciplinare dovrebbe essere:
-    coerente con i riferimenti legislativi e contrattuali applicabili
-    definito dall'alta direzione
-    portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati
     -  Datore di lavoro
     -  Dirigenti
     -  Preposti
     -  Lavoratori
     -  Organismo di Vigilanza (ove istituito un modello ex D.Lgs 231/01)
     -  Gruppo di audit

Il sistema dovrebbe poter sanzionare anche collaboratori esterni, appaltatori, fornitori ed altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l'azienda.
Per fare questo, dovrebbero essere inseriti nei contratti delle specifiche clausole nelle quali dovrebbero essere indicati i requisiti ed i comportamenti richiesti e le sanzioni previste per il loro mancato rispetto fino alla risoluzione del contratto stesso.



Contributi per certificazioni dalla Regione Veneto

pubblicato 8 feb 2011, 05:29 da Studio Burato   [ aggiornato in data 8 feb 2011, 05:55 ]

La Regione Veneto ha recentemenete pubblicato un bando che offre, alle PMI, un'opportunità molto interessante per avere finanziamenti a fondo perduto fino al 50%, finalizzati ad abbattere i costi di CONSULENZA necessari ad ottenere CERTIFICAZIONI sia di SISTEMA sia di PRODOTTO.

Il termine per la presentazione dei progetti è previsto per il 31 Marzo 2011.

Nel seguito si forniscono ulteriori informazioni.


Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 3501 del 30/12/2010 – CONTRIBUTI PER CERTIFICAZIONI

Con il DGR 3501 del 30 dicembre 2010 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato il Bando per il finanziamento a favore delle PMI (Piccole e Medie Imprese) Venete per interventi di Consulenza esterna, destinati al processo evolutivo aziendale, attraverso l’ottenimento di certificazioni di sistema e di prodotto.

 

Finalità

Promuovere la diffusione di servizi di consulenza esterna a sostegno delle PMI destinati al processo evolutivo aziendale, attraverso l'ottenimento di certificazioni di sistema e di prodotto.


Soggetti Beneficiari

 PMI aventi sede operativa, ovvero aventi la sede in cui l’intervento verrà effettuato, nel territorio della Regione del Veneto.


Interventi finanziabili

Il bando finanzia gli interventi finalizzati al conseguimento di una o più delle certificazione volontarie:

UNI EN ISO 9001/2008

sistemi di gestione della qualità

UNI EN ISO/TS 16949:2009

sistemi di gestione per la qualità per la produzione di serie e delle parti di ricambio nell'industria automobilistica

UNI EN ISO 22000:2005

sistemi di gestione per la sicurezza alimentare

UNI EN ISO 22005:2008

sistema di rintracciabilità nella filiera agroalimentare

UNI EN ISO 10854:1999

agroalimentare sistema di autocontrollo come HACCP

UNI EN ISO 3834

requisiti di qualità per la saldatura e per la fusione di materiali metallici

UNI EN CEI 16001:2009

Sistema di Gestione per l'Energia - SGE

BRC

controllo fornitori sui prodotti alimentari freschi, refrigerati o congelati

IFS

prodotti alimentari commercializzati dalla grande distribuzione organizzata

UNI CEI EN ISO IEC 17025:2005

accreditamento laboratori di prova o taratura

ISO/IEC 20000 IT

settore dell’Information and Communication Technology

UNI ENI ISO/IEC 27001:2005

sicurezza delle informazioni

SA8000:2008

responsabilità etico-sociale

OHSAS 18001:2007

sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori

ISO 14001:2004 / EMAS III

sistema di gestione ambientale

ECOLABEL

marchio comunitario di qualità ambientale di prodotto


Il bando finanzia, inoltre, gli interventi finalizzati al conseguimento di "Marcatura e/o certificazione aziendale dei prodotti e/o di sistema che si concluda con il conseguimento della relativa autorizzazione/certificazione, in base alle norme in materia, rilasciata da organismi accreditati da Accredia, o da corrispondente soggetto estero, per la specifica norma da certificare".


Misura delle agevolazioni

Contributi in conto capitale nella misura del 50% della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto. Contributo massimo concedibile 40.000,00 € (minimo previsto 2.000,00 €).

Le spese ammissibili sono quelle direttamente riferibili ai servizi di consulenza.


Scadenze

Le domande devono essere inviate entro il 31/03/2011.

Le certificazioni devono essere ottenute entro il 28 febbraio 2013   (ad esclusione di UNI EN ISO 9001/2008, UNI EN ISO/TS 16949:2009, UNI CEI EN ISO IEC 17025:2005 e UNI EN ISO 22000:2005 per le quali il termine è il 31 luglio 2012).



In vigore l'obbligo di valutazione dello Stress lavoro-correlato

pubblicato 25 gen 2011, 12:14 da Studio Burato   [ aggiornato in data 25 gen 2011, 12:51 ]

Dopo la proroga (segnalata in precedenza) è entrato in vigore dal 31/12/2010 l'obbligo di valutazione dello Stress lavoro-correlato, così come previsto dall'art. 28 comma 1 del D. Lgs. 81/08.

 

La valutazione del rischio Stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) dal Datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del Medico competente, ove nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).


Con Lettera circolare del 18 novembre 2010, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso note le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6, comma 8, lett. mquater, D.Lgs. n. 81/20028).

Chi si aspettava un vero e proprio metodo di valutazione è rimasto deluso: il documento in questione espone solo alcuni principi generali che dovrebbero ispirare il valutatore, questo probabilmente come conseguenza di un compromesso tra istanze differenti.

Modifiche al Tesserino di riconoscimento per appaltatori

pubblicato 4 ott 2010, 00:40 da Studio Burato   [ aggiornato in data 4 ott 2010, 23:28 ]

La Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010), ha introdotto una modifica ai contenuti della Tessera di riconoscimento che deve essere indossata dagli Appaltatori.
All'interno della tessera infatti dovrà ora essere precisata anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione da parte del Committente.

Il provvedimento è entrato in vigore il 7 settembre 2010.

Forti perplessità sorgono in relazione all'applicazione della seconda parte dell'articolo di modifica, concernente l'obbligo per i lavoratori autonomi di indicare nel cartellino anche il Committente.
Un'applicazione formale di tale articolo, comporterebbe per molti professionisti, che nell'arco di una giornata possono operare presso differenti committenti, la necessità di modificare costantemente il proprio cartellino identificativo.
Analogo discorso si potrebbe fare nel caso del subappalto per quanto riguarda l'indicazione dell'autorizzazione allo stesso: differenti committenti equivalgono a differenti autorizzazioni.

Di seguito si riportano i riferimenti normativi ed un fac-simile di tessera attualmente in vigore

Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G. U. n. 196 del 23 agosto 2010) - testo in vigore dal 7 settembre 2010.

Art. 5 - Identificazione degli addetti nei cantieri
1. La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del Committente.

Nuovo codice della strada: possibilità di licenziamento a seguito di guida sotto influsso di alcool o droga

pubblicato 6 set 2010, 13:12 da Studio Burato   [ aggiornato in data 7 set 2010, 00:35 ]

E' entrato in vigore il 13 agosto scorso il nuovo Codice della strada.
Fra le novità introdotte: chi ha subito la revoca della patente professionale (autisti, tassisti, camionisti, ...) perché ubriaco o sotto gli effetti della droga può essere licenziato per giusta causa dal datore di lavoro.

Sempre per le patenti professionali, un altro articolo prevede i Test antidroga: essi saranno obbligatori per i conducenti di mezzi pubblici, tassisti e autotrasportatori al momento del rinnovo della patente professionale. Gli interessati dovranno produrre una certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche, stupefacenti e psicotrope. L'entrata in vigore di tale obbligo, tuttavia, è subordinata all'emanazione di un apposito decreto del Ministero della Salute.


Riportiamo i riferimenti normativi.
Legge n. 120 del 29 luglio 2010  "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" (G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 - Suppl. Ordinario n. 171) - testo in vigore dal 13 agosto 2010.
Art. 44
1. All'articolo 219 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
...
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile».

6. Le disposizioni degli articoli 219 e 219-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate, rispettivamente, dalla lettera a) del comma 1 e dal comma 2 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 23
1. All’articolo 119 del decreto legislativo n.285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
...
c) dopo il comma 2-bis e` inserito il seguente:
«2-ter. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l’interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalita` sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validita` delle patenti possedute, nonche´ da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente»

Stress lavoro-correlato: prorogato l'obbligo di valutazione del rischio

pubblicato 30 lug 2010, 06:30 da Studio Burato   [ aggiornato in data 30 lug 2010, 06:51 ]

Slitta al 31/12/2010 l'obbligo di valutazione del rischio stress lavoro-correlato, non solo per le Pubbliche Amministrazioni ma per tutte le aziende.
Il provvedimento è contenuto all'interno del Decreto Legge 78/2010 sulla "Manovra economica" approvato dalla Camera mercoledì 28 luglio. Per la piena attuazione è necessaria la firma del Presidente della Repubblica e la pubblicazione sulla G.U. del Decreto Legge medesimo.

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